All’interno del Codice della Strada esistono alcune norme che stabiliscono le norme da seguire per quel che riguarda il tuning. Nella giungla di aspetti normativi, vediamo quali sono gli articoli da andare a cercare.
Quando camminiamo per strada può capire di incontrare vetture che ci domandiamo se sono a norma di legge oppure no. Già, ma di quale legge e normative parliamo? Non è semplice andare a cercare nell’ordinamento italiano tutte le norme che riguardano le modifiche delle vetture. Per questo motivo, per cercare di risolvere un pò il problema, in questo articolo cerchiamo di rispondere a questo aspetto.
Fissiamo fin da subito gli articoli che dobbiamo ricordarci, ovvero i numero 71, 72, 75 e 78.
Partiamo dal 71, in particolare dal comma 1, quello che afferma in pratica che tutto quello che riguarda all’interno del veicolo la sicurezza e la protezione dei passeggeri e di terzi, oltre che dell’ambiente, deve sottostare ad accertamenti e devono sottostare al regolamento. In pratica la Motorizzazione Civile ha il compito di controllare, con accertamenti mirati, ogni qualvolta vengono modificati parti del veicolo.
Il secondo articolo importante è il numero 72, comma 12. Se proviamo a leggerlo velocemente, può risultare un pò complicato, ma fondamentalmente afferma che il legislatore Italiano, può emanare tabelle con caratteristiche tecniche e funzionali, che devono essere rispettate dai costruttori in fase di realizzazione e creazione dei prodotti. In questo caso, tale norma non riguarda tanto i privati, quanto i produttori di prodotti che devono sottostare a determinate normative.
Il terzo articolo è il numero 75, comma 1 e riguarda l’identificazione e la corrispondenza con quanto scritto nei documenti “anagrafici” dei ciclomotori, motoveicoli, autoveicolo, filoveicoli e rimorchi. Per dirla in parole semplici, si dice che se uno dei mezzi che sono stati appena citati, vuole circolare liberamente per le nostre strade, deve avere le proprie caratteristiche che siano corrispondenti con quanto scritto con i documenti cartacei (o digitali) che lo identificano. Per fare un esempio, se una vettura ha una lunghezza dichiarata di 4.25 metri, non è possibile circolare se è stato applicato un alettone che ne modifica la lunghezza e la porta ad esempio a 4.30 metri. In questo caso bisogna andare a effettuare un omologazione da parte della Motorizzazione Civile.
In collegamento a questo articolo abbiamo il numero 78, comma 1. In esso infatti si afferma che ogni qualvolta che viene apportata una modifica al veicolo, che sia costruttiva o funzionale, si deve passare in Motorizzazione per l’omologazione. Una volta effettuata la visita, entro 60 giorni dall’approvazione delle modifiche, il P.R.A. viene informato per mettersi in linea con i conseguenti aspetti fiscali. Per comprendere quali sono le caratteristiche costruttive e funzionali che comportano l’obbligo della visita presso la Motorizzazione, o meno, si deve osservare l’articolo 236 del Regolamento connesso con art. 78.
Nel secondo comma dell’art. 78. troviamo altri dettagli delle caratteristiche costruttive e funzionali, oltre che i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo con la presentazione dei documenti elencati dal regolamento, di qualche riga sopra.
Ad una prima occhiata sembra quindi abbastanza complicato il codice stradale, specialmente quando va a delineare aspetti normativi particolari come le modifiche e i limiti permessi e quelli no. Bisogna però ricordare che non si parla solamente di estetica, ma anche di sicurezza per le persone che sono a bordo della vettura. Pensiamo ad esempio ad uno spoiler che va a produrre un carico aerodinamico aggiuntivo che non era stato pensato in fase di progettazione da parte degli ingegneri.
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